La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 13731 dell’11 maggio 2026 ha affermato che la norma del contratto collettivo che prescrive determinati mezzi di comunicazione del licenziamento disciplinare (raccomandata a/r; racomandata a mano; PEC) non impone una “forma convenzionale” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1352 c.c., ma regolamenta esclusivamente le modalità con cui portare il licenziamento disciplinare stesso a conoscenza del lavoratore, cioè la esclusiva fase trasmissiva.
Ciò comporta che, in mancanza di espressa previsione del CCNL, la comunicazione del licenziamento disciplinare che avviene con modalità differenti da quelle elencate nel contratto collettivo – ad esempio attraverso una e-mail ordinaria (come nel caso di specie) – non pregiudica la validità dell’atto di recesso datoriale dal rapporto di lavoro comunicata per iscritto.
Secondo il ragionamento della Corte, infatti, ciò che risulta essenziale ai fini della validità del licenziamento è la sua forma scritta.
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