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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 20601 del 18 giugno 2026, ha affermato che la facoltà di disdetta unilaterale del contratto collettivo applicato prima della scadenza contrattuale compete esclusivamente alle organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti e, dunque, è illegittima se esercitata unilateralmente dal singolo datore di lavoro.
Secondo il ragionamento della Corte, infatti, il singolo datore di lavoro non è legittimato a sottrarsi all’applicazione del contratto collettivo mediante comunicazione di recesso, neppure accompagnata da preavviso, con conseguente diritto dei lavoratori alle differenze retributive derivanti dall’illegittima sostituzione del contratto applicato.
Ciò in quanto la clausola di ultrattività contenuta in un contratto collettivo di diritto comune – che preveda la permanenza della sua efficacia fino alla stipulazione del successivo rinnovo – integra un termine finale di durata collegato a un evento futuro certo nel “se” e incerto nel “quando”, con la conseguenza che il contratto collettivo resta vincolante sino al rinnovo e non è suscettibile di recesso anticipato prima della scadenza.
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