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Con le risposte a interpello n. 159 e n. 163 dell’agosto scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione del regime fiscale previsto dall’art. 51, comma 2, lett. f-bis) e f-ter), del TUIR, con riferimento alle spese rimborsate nell’ambito dei piani di welfare aziendale.
Con la risposta n. 159, l’Agenzia ha confermato che le spese di istruzione sostenute per i figli del dipendente possono essere rimborsate dal datore di lavoro anche qualora il pagamento sia stato effettuato dal coniuge. Ciò che rileva, dunque, è la possibilità di individuare con certezza il beneficiario del servizio e la natura della spesa sostenuta, indipendentemente dal soggetto che ha materialmente sostenuto la spesa.
È stato inoltre chiarito che le spese rimborsate nell’ambito del piano di welfare non possono essere utilizzate anche ai fini del riconoscimento di deduzioni o detrazioni fiscali. Pertanto, il datore di lavoro dovrà acquisire idonea documentazione giustificativa e una dichiarazione del dipendente attestante che le medesime spese non siano state, né saranno, utilizzate per ottenere ulteriori benefici fiscali o altri rimborsi.
Con la risposta n. 163, l’Agenzia ha inoltre chiarito che le somme erogate a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’assistenza o il ricovero presso RSA di familiari anziani o non autosufficienti non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche in assenza di convivenza con il lavoratore.
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