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8 July 2026

Vento di patrimoniale - Tra dibattito politico e realtà fiscale: come Italia e Svizzera tassano la ricchezza

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Altenburger

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Il dibattito sulla tassazione dei patrimoni è tornato al centro della scena politica italiana, dividendo l'opinione pubblica tra chi la considera uno strumento di redistribuzione della ricchezza e chi la ritiene un onere incompatibile con la crescita economica. La presente analisi esamina l'approccio di Italia e Svizzera alla tassazione patrimoniale, approfondendo le prospettive divergenti e le realtà fiscali di entrambi i Paesi.
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Di recente, il tema dell'imposizione patrimoniale è tornato di attualità nel dibattito politico italiano. La questione suscita reazioni contrapposte e spacca l'opinione pubblica: da un lato, vi è chi la considera uno strumento di redistribuzione della ricchezza; dall'altro, chi la giudica un aggravio incompatibile con la crescita economica, quando non addirittura avente finalità espropriative. Aldilà di qualunque giudizio di merito, va osservato che nell'ordinamento italiano esistono già forme di imposizione patrimoniale. Infatti, sebbene l'Italia non conosca un'imposta generale sul patrimonio analoga a quella esistente in Svizzera, esiste una pluralità di tributi che colpiscono specifiche categorie di elementi patrimoniali. Anche rispetto al dibattito attualmente in corso, appare quindi utile un breve confronto tra i modelli adottati nei due Stati.

Il variegato panorama Italiano

L'ordinamento italiano non ha sino ra conosciuto un tributo generale sul patrimonio assimilabile all'imposta svizzera sulla sostanza. Storicamen te, il sistema fiscale italiano ha pri vilegiato il reddito quale principale indice di capacità contributiva, rele gando la tassazione del patrimonio a una serie di interventi settoriali adottati spesso in vista di contin genti esigenze di finanza pubblica. In considerazione del ruolo premi nente degli asset immobiliari nel contesto italiano, non stupisce che tale ambito sia stato uno di quelli principalmente interessati dagli interventi del legislatore fiscale, rispetto all'introduzione di tributi di natura patrimoniale. Già negli anni Settanta, infatti, fu introdotta l'INVIM (Imposta sull'incremento di valore degli immobili), cui seguirono nei primi anni Novanta l'Imposta Straordinaria Immobiliare (ISI) e, successivamente, l'Imposta Comu nale sugli Immobili (ICI). Quest'ul tima è poi stata sostituita dall'IMU (Imposta Municipale Unica), in vigo re dal 2012.

A queste forme di imposizione dei cespiti immobiliari si sono nel tem po affiancati ulteriori prelievi sulla ricchezza. Tra questi, anzitutto, l'im posta di bollo sui prodotti finanziari, prelevata sul valore degli strumenti detenuti presso intermediari finan ziari italiani; poi, l'IVIE e l'IVAFE, che colpiscono rispettivamente gli immobili e i prodotti finanziari de tenuti all'estero da soggetti residenti in Italia. Ancor più recente è l'im posta sul valore delle cripto-attività (c.d. IVACA). Presupposto comune di questi tributi è la mera titolarità di determinati beni, indipendentemen te dalla produzione di un reddito o da qualunque genere di utilizzo degli stessi.

In breve, quello italiano è attualmen te un sistema nel quale il patrimonio è tassato mediante una pluralità di istituti eterogenei, rispetto ai quali restano comunque estranee numero se categorie di beni (quali, ad esem pio, contanti e collezioni).

Le imposte patrimoniali in Svizzera

L'approccio svizzero rispetto alla tassazione del patrimonio è pro fondamente diverso. In generale, l'imposta sulla sostanza costituisce tradizionalmente uno degli elementi strutturali del sistema tributario el vetico e rappresenta una fonte signi ficativa di gettito. Tuttavia, bisogna osservare che la Confederazione non preleva alcuna imposta sulla sostanza delle persone fisiche sin dal 1959. Tale genere di imposizione è infatti lasciato ai livelli cantonale e comunale.

Per le persone fisiche, l'imposta sulla sostanza colpisce la sostanza netta del contribuente, determinata come differenza tra l'insieme degli attivi e le passività deducibili. Rientrano nella base imponibile, in linea di principio, disponibilità liquide, titoli, partecipazioni societarie, immobili, crediti e altri beni suscettibili di va lutazione economica (es. beni mobili di valore e collezioni).

Per quanto concerne le persone giuridiche, l'imposta sul capitale colpisce invece il capitale proprio delle società, generalmente determi nato sulla base del capitale sociale, delle riserve palesi e di determinate riserve occulte. Anche in questo caso il patrimonio assume rilevanza autonoma rispetto al reddito prodot to dall'impresa, che è invece colpito dalle imposte sull'utile.

Nel sistema svizzero, in conclusione, il patrimonio è considerato una ma nifestazione autonoma di capacità contributiva. Ciò, sulla conside razione che esso rappresenta non soltanto una fonte potenziale di red dito, ma anche, tra l'altro, un indice di stabilità economica. In questa prospettiva, l'imposta sulla sostan za non ha carattere straordinario o eccezionale, bensì costituisce una componente ordinaria e permanente del sistema fiscale.

Le peculiarità del modello el vetico

La perdurante esistenza di un'impo sta patrimoniale generale in Svizzera può apparire sorprendente, anche considerando che numerosi Stati hanno abbandonato forme analoghe di imposizione, ritenendole scarsa mente efficienti sotto il profilo eco nomico e difficili da amministrare. L'esperienza svizzera è tuttavia pe culiare. In primo luogo, come si no tava, l'imposta sulla sostanza costi tuisce da lungo tempo una compo nente stabile del sistema tributario. In secondo luogo, essa si inserisce in un quadro caratterizzato da una notevole concorrenza fiscale tra Cantoni, nonché tra Comuni. In que sto contesto, l'autonomia cantonale nella determinazione di aliquote e franchigie costituisce un elemento importante sia per la politica fiscale dei singoli Cantoni, che per la piani ficazione fiscale dei contribuenti. Ciò comporta, dal punto di vista pratico, che il carico fiscale effettivo possa differire notevolmente in base al luogo di domicilio del contribuente o alla sede della persona giuridica.

Naturalmente, anche in Svizzera l'imposta patrimoniale può prestarsi a riflessioni critiche. Ad esempio, con riferimento all'impatto che tale tributo può avere in particolari fattispecie: si pensi, ad esempio, al caso dei detentori di partecipazioni societarie non facilmente liquidabili oppure infruttifere. Ciononostante, il consenso pubblico attorno all'istitu to rimane tuttora solido.

Due approcci diversi per tassare la ricchezza

Il confronto tra i due ordinamenti evidenzia due approcci divergenti rispetto al tema dell'imposizione patrimoniale.

La Svizzera adotta un modello or ganico, fondato su un'imposta ge nerale che trova applicazione tanto nei confronti delle persone fisiche quanto delle persone giuridiche. La tassazione patrimoniale costituisce una componente stabile del sistema fiscale ed è complementare all'impo sizione sul reddito.

L'Italia, al contrario, ha sviluppato una tassazione del patrimonio assai frammentata, affidata a una plurali tà di imposte che colpiscono singoli beni o categorie di beni, senza un disegno organico.

In conclusione, e tornando all'attua lità, pare che la domanda se l'Italia debba introdurre una "patrimonia le" sia alquanto fuorviante. Infatti, diversamente da quanto spesso si percepisce nel dibattito pubblico, il tema non concerne l'introduzione di forme di imposizione del patrimo nio, che già esistono. Ma riguarda, invece, l'eventuale adozione di un approccio generale e sistematico quale quello elvetico, con una possi bile estensione della base imponibile – rispetto ai tributi esistenti – e, con essa, del gettito.

In sintesi, invece che sull'opportu nità di tassare o meno la ricchezza, il dibattito dovrebbe quindi più util mente concentrarsi sulle modalità in cui farlo e sul modello da adottare.

Originally published by La Rivista.

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