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Cos'è il femminicidio: definizione giuridica e origine del termine
La Legge n. 181 del 2025, entrata in vigore il 17 dicembre 2025, ha cambiato in modo significativo il modo in cui l’ordinamento italiano affronta la violenza di genere.
Per la prima volta è stato inserito nel codice penale un reato specifico quello del femminicidio (articolo 577 bis c.p.), ovvero l’uccisione di una donna quando il fatto è motivato da ragioni di discriminazione, dominio o volontà di sopraffazione.
La pena dettata per tale tipo di reato è l’ergastolo.
Il femminicidio, dunque, non è altro che un omicidio commesso nei confronti di una donna, per il solo fatto di essere tale. E’ la forma più grave di violenza che si può perpetrare nei confronti della donna, in quanto esercitata con l’obiettivo di distruggerne la soggettività dal punto di vista sociale, economica, simbolica e psicologica.
Da non confondere con il “femicidio”, che invece rappresenta l’uccisione di una donna indipendentemente da motivazioni di genere.
Differenza tra femminicidio, femicidio, omicidio e violenza di genere
Con il termine femminicidio si intende uno specifico tipo di omicidio la cui vittima è una donna.
Il più delle volte l’uccisione non è riconducibile ad una improvvisa perdita di controllo dell’autore, ma conseguenza di una serie di atti violenti la cui donna è sottoposta.
In altre parole, si può definire un omicidio doloso o preterintenzionale a sfondo discriminatorio o con matrice patriarcale.
Il femminicidio, dunque, rappresenta la più grave forma di odio misogino verso una donna, uccisa in quanto tale, che giunge alla fine di una continua violenza. Fondamento questo che la colloca nella più ampia cornice definita “violenza di genere”.
In via del tutto sommaria, le tre voci sopra menzionate possono così definirsi:
Omicidio: uccisione di una persona da parte di un’altra persona, indipendentemente dal genere
Femminicidio: uccisione di una donna in quanto tale
Violenza di genere: qualsiasi forma di violenza basata sul genere della vittima.
Quali sono le pene e le aggravanti per il reato di femminicidio?
In accordo con le intenzioni del legislatore e con il panorama internazionale, il nuovo articolo 577 bis c.p. tipicizza le ipotesi in cui il fatto di reato è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio nei confronti della donna, in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà'.
Qualora ci fosse una sola attenuante prevalente, o una attenuante che concorre con un’aggravante ma la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere comunque inferiore a 24 anni di reclusione.
Se ci sono più attenuanti prevalenti, la pena non può essere inferiore a 15 anni di reclusione.
Ciò sta a significare che seppur presenti delle attenuanti prevalenti, la pena resta comunque molto alta (minimo 15-24 anni).
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